Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina del consulente ADR speditori merci poco pericolose

Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina del consulente ADR speditori merci poco pericolose / Firmato Italia - Update Maggio 2023

ACCORDO MULTILATERALE M351 Ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)

Update 23.02.2023 - Italia firma M351, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)

Update 14.02.2023 - San Marino firma M351, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)

M351 / IT

M351 - Esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)

Valido fino al 31 Dicembre 2024

ACCORDO MULTILATERALE M351
Ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)

1. In deroga alle disposizioni del comma 1.8.3.2 dell'ADRrelative alle esenzioni dalla nomina di un consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, il presente Accordo Multilaterale prevede che si applichi anche l'esenzione prevista dall'ADR 1.8.3.2 (b) alle imprese la cui attività principale o secondaria non è la spedizione di merci pericolose, ma che effettuano occasionalmente spedizioni nazionali di merci pericolose che presentano un pericolo o un rischio di inquinamento minimo.

2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima di tale data da uno dei firmatari, resterà valido fino alla suddetta data solo per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non lo abbiano revocato.

ADR 1.8.3.2.

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
 
a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero:
 
b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

MU351 / EN

M351 - Exemption from appointing a safety adviser for consignors - ADR 1.8.3.2 (b) (Initiated by United Kingdom on 10 January 2023)

COUNTRY SIGNED REVOKED
United Kingdom 10/01/2023  
San Marino 13/02/2023  
Italia 23/02/2023  

Valid until 31 December 2024

MULTILATERAL AGREEMENT M351
Under section 1.5.1 of ADR, concerning the exemption from appointing a safety adviser for consignors – ADR 1.8.3.2 (b)

1. By derogation from the provisions of sub-section 1.8.3.2 of ADR, relating to exemptions from appointing a safety adviser for the carriage of dangerous goods, this Multilateral Agreement provides that the exemption within ADR 1.8.3.2 (b) shall also apply to undertakings the main or secondary activities of which are not the consignment of dangerous goods but which occasionally engage in the national consignment of dangerous goods posing little danger or risk of pollution.

2. This agreement shall be valid until 31 December 2024 for the carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement. If it is revoked before then by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement which have not revoked it.

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Maggiori info

ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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